Prescrizione

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIII, Sent. n. 13771/2024

Il Tribunale di Roma ha condannato un carabiniere, in solido con il Ministero competente, a risarcire il danno patito da un cittadino albanese in conseguenza di un inseguimento culminato con l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco da parte del militare stesso, uno dei quali ha colpito il fuggitivo al capo cagionandogli gravissime lesioni permanenti.

Il Giudice ha infatti chiarito che “nella fattispecie in esame, manca un rapporto di proporzione fra l’uso delle armi e il carattere non violento della resistenza opposta e, pertanto, l’avere il militare intrapreso l’inseguimento con le modalità già descritte, continuando ad impugnare l’arma, senza sicura e addirittura tenendo il dito fisso sul grilletto, rappresenta un eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi che non esclude l’antigiuridicità della condotta e, quindi, la responsabilità civile del militare ed il conseguente obbligo di risarcire il danno patito dal soggetto attinto dal proiettile”.

È stata tuttavia rigettata la domanda di manleva proposta dal carabiniere nei confronti della Compagnia assicuratrice per intervenuta prescrizione del diritto indennitario invocato dall’assicurato stesso. A sostegno della suddetta decisione il Tribunale affermato che “non risulta aver… trasmesso alla… alcuna comunicazione, né che vi abbia provveduto il Comando Provinciale di Frosinone… Quindi, tenuto conto che la prima richiesta di risarcimento inviata al… risale al 04.07.2011 e l’atto di chiamata in causa è stato notificato alla Compagnia Assicurativa in data 27.05.2016, sia il… sia il Comando Generale dei Carabinieri non hanno provveduto a notiziare la… e, di conseguenza, il diritto dell’assicurato risulta prescritto, essendo ampiamente maturato il termine biennale previsto ex art. 2952 c.c.”.