Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIII, Sent. n. 14283/2024
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di risarcimento proposta dagli eredi di un motociclista deceduto a seguito di un sinistro stradale. Evento lesivo asseritamente cagionato dal comportamento incauto di un carabiniere che avrebbe impartito il segnale di “Stop” al centauro in un luogo non adeguato, provocandone dunque la fuoriuscita dalla carreggiata e la morte.
Il Giudice ha tratto il suo convincimento anche dalla perizia tecnico-cinematica del consulente del P.M. nell’ambito del procedimento penale, poi archiviato, dalla quale emerge incontestabilmente che “La vittima è dunque sfilata davanti il carabiniere posto al margine della carreggiata quando viaggiava alla velocità di circa 110 km/h…Ci si ripete perché il consulente comprenda appieno la triade di assurdità di quanto propone. Dunque, la vittima avrebbe percorso i primi 60 metri con il capo all’indietro fino all’inizio della curva in 4,2 secondi (1). Quindi sempre con il capo rivolto all’indietro sarebbe finito fuori strada in un tempo complessivo di circa 8 secondi (2). In tutto questo notevolissimo tempo il soggetto non avrebbe mai recuperato la traiettoria (istinto di sopravvivenza) pur marciando alla ridotta velocità di 50 km/h (3)”. Il Giudice ha dunque concluso che “Non risulta fornita di prova, secondo la regola del processo civile della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, che la condotta del Luogotenente … abbia provocato la morte del sig. …, giacché il danno, in ragione delle suindicate circostanze concrete di verificazione dell’incidente, non sarebbe stato altrimenti evitabile dal convenuto…”.